Quali sono i costi da sostenere per proporre il ricorso di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio
Per questo procedimento, l’art. 13, d.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia) prevede che il
contributo unificato ammonti ad euro 98,00.
Una marca da euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.
A queste spese devono essere aggiunte le competenze dell’avvocato.
Ma in definitiva chi sostiene i costi del ricorso ?
Trattandosi di un procedimento di giurisdizione volontaria – vale a dire, diritto non avente natura contenziosa, siccome sostitutivo della volontà assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale (tra le tante, Cass. Civ., 20907/2004) – è stabilito che “nel caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato”.
Corte di Cassazione, Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23955
Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell’amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore, non anche il condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all’amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente. Inoltre, il condomino ricorrente ha diritto di rivalsa delle spese sostenute direttamente nei confronti del condominio, il quale potrà poi rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Nella medesima sentenza gli ermellini si interrogano sulla ammissibilità nel procedimento di revoca, di una pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di lite.