La presenza di animali negli ambienti condominiali è croce e delizia di moltissimi condomini. Ebbene, come prima cosa, è importante sottolineare che non esistono leggi che vietino la presenza di animali domestici in condominio; sebbene possano essere poste delle norme di buona condotta nel regolamento condominiale, a maggior ragione se contrattuale.
Il Codice civile con una recente previsione normativa stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. I giudici affermano difatti che il cane e il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare.
Sempre il Codice civile afferma che vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali.
Ebbene, ne costituisce eccezione la circostanza in cui la limitazione alla detenzione di un animale domestico sia stata condivisa in sede di sottoscrizione del contratto di locazione dell’appartamento (il divieto in questo caso ha natura contrattuale).
In conclusione un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità (scarsa igiene, malattie ecc.) che devono essere documentate tramite personale tecnico privato, o contattando il servizio veterinario pubblico (ASL).
La normativa come spesso accade è, pero, lacunosa rispetto alla definizione della categoria di “animali domestici”, lasciando alla libera interpretazione quali specie possano rientrare e quali debbano al contrario rimanerne fuori. Per questa ragione nel dubbio, furetti, criceti e conigli è meglio lasciarli nel loro habitat naturale.