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In caso di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio è necessario ricorrere all’istituto della mediazione civile?

Il Tribunale di Padova, nell’Ordinanza del 4.12.2014 depositata il 24.02.2015, ha recentemente ritenuto necessario l’esperimento della mediazione civile. Questo provvedimento su cui si nutrono seri dubbi, segue un orientamento senza dubbio minoritario.

Con provvedimento del 24 febbraio 2015 il Giudice collegiale del richiamato Tribunale ha affermato che, ai sensi del combinato disp. Artt. 71 quater e 64 disp. att. c.c., la controversia in disamina rientri tra quelle soggette all’obbligo della mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

“Prima di intraprendere l’azione di revoca nei confronti dell’amministratore, è obbligatorio espletare la procedura di mediazione”.

Ma è veramente cosi ?

Come ormai ampiamente noto, agli operatori del diritto, il d.l. n. 69/2013 c.d. “decreto del fare”, convertito con modificazioni nella l. n. 98/2013, ha reintrodotto l’obbligo della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 (diritti reali, successioni, locazioni, contratti assicurativi, bancari, finanziari, ecc.), ivi comprese quelle condominiali. Con tale intervento, quindi, riprende vita l’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dalla l. n. 220/2012 per disciplinare il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio, mai entrato in vigore, poiché nelle more dell’approvazione della riforma, la Corte Costituzionale aveva già cancellato la mediazione obbligatoria (sentenza n. 272/2012).

Quanto alla competenza per territorio della mediazione.
Le due norme si sovrappongono, esclusivamente, per la disciplina sulla competenza per territorio, per la quale, dalla lettura coordinata della norma codicistica e dall’art. 4 del d.lgs. n. 28/2010, viene indicata identica soluzione: la domanda va presentata, infatti, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione abilitato ubicato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ovvero il luogo in cui è situato il condominio. Per il resto, l’art. 71 quater disp. att. c.c. incide su argomenti specifici dell’ambito condominiale, non trattati dalle legge generale sulla mediazione.
Il legislatore della riforma sulla “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (D.lgvo 28/2010) ha escluso i procedimenti camerali tra quelli che devono essere preceduti dall’esperimento del tentativo di mediazione, a pena d’improcedibilità.

La normativa infatti, ha statuito  che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né si applica “nei procedimenti in camera di consiglio” (art.5, comma 4 lettera f).

Pertanto, in merito alla questione “se il procedimento di mediazione deve essere esperito prima di avviare l’azione giudiziale per la revoca dell’amministratore di condominio”, l’orientamento del Tribunale di Padova, suscita non poche perplessità. In primo luogo perché la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, risultando pacificamente un procedimento in camera di consiglio, dovrebbe ritenersi senza dubbio esclusa dall’obbligo della mediazione in virtù dell’art. 5 co. 4, lett. f) D.Lgs. 28/2010.
In secondo luogo perché il procedimento ha natura della sommarietà, provvisorietà e, soprattutto, di quello dell’urgenza, mal si concilierebbe con il procedimento di mediazione. (In tal senso N. Frivoli e M. Tarantino in “Il condomino moroso e le azioni a tutela del condominio”, Ed. Giuffrè – Collana Officina del diritto 2015).

Inoltre, da un punto di vista di opportunità, non si comprende davvero, in che modo un mediatore possa conciliare  contestazioni di condomini nei confronti dell’amministratore per gravi irregolarità compite da questi nell’esercizio del mandato, tali da fondare una domanda di revoca giudiziale.

In conclusione,  ai sensi dell’art. 5, c. 4, lett. F), d. lgs. 28/2010, il procedimento giudiziale di revoca dell’amministratore non forma oggetto di mediazione obbligatoria al contrario di quanto previsto in termini generali dal citato decreto che, in materia di contenzioso condominiali, in cui, lo ricordiamo, l’attivazione di mediazione è obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda.

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Mauro Sasanelli

L'avv Mauro Sasanelli è iscritto all'Albo Avvocati del Foro di Bari.

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