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In caso di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio è necessario ricorrere all’istituto della mediazione civile?

Il Tribunale di Padova, nell’Ordinanza del 4.12.2014 depositata il 24.02.2015, ha recentemente ritenuto necessario l’esperimento della mediazione civile. Questo provvedimento su cui si nutrono seri dubbi, segue un orientamento senza dubbio minoritario.

Con provvedimento del 24 febbraio 2015 il Giudice collegiale del richiamato Tribunale ha affermato che, ai sensi del combinato disp. Artt. 71 quater e 64 disp. att. c.c., la controversia in disamina rientri tra quelle soggette all’obbligo della mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

“Prima di intraprendere l’azione di revoca nei confronti dell’amministratore, è obbligatorio espletare la procedura di mediazione”.

Ma è veramente cosi ?

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Conseguenze della revoca giudiziale dell’amministratore

Il legislatore volendo garantire i servizi del condominio ha previsto che anche in caso di intervenuta revoca giudiziale, l’amministratore revocato resti in carica in regime di prorogatio fino a nomina del nuovo.

Si precisa che, a seguito della recente riforma, l’amministratore nominato non potrà essere quello revocato.

Ma in presenza di una revoca giudiziaria l’Amministratore revocato cessa immediatamente il proprio mandato?

La Cassazione Civile sez. II con sentenza 27/03/2003 n° 4531 chiarisce che In tema di condominio di edifici, l’istituto della “prorogatio imperii” che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’Amministratore, è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’Amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all’Art. 1129, secondo comma, C.C., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina.

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La revoca giudiziale – Come si svolge ?

Per quanto concerne i profili procedurali relativi al giudizio di revoca dell’amministratore, ai sensi dell’art. 64, disp. att. c.c., il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Il procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 737 c.p.c. si avvia con ricorso al giudice competente e il provvedimento adottato ha forma di decreto motivato.

Bisogna redigere un RICORSO ed allegare ad esso ogni documento utile a sostegno della richiesta (es. verbale di assemblea, lettere raccomandate con richiesta di visione della documentazione condominiale e/o lamentele, fotografie ecc.)
Le irregolarità nella gestione sono rimesse alla valutazione del Giudice e di solito sono considerate in modo restrittivo, in sostanza è necessario rappresentare in sede di giudizio che l’operato dell’amministratore abbia arrecato un grave danno al condominio.

In buona sostanza, questo indicato qui di seguito, è il procedimento da seguire per chiedere la revoca dell’amministratore per via giudiziale:

Attività preliminari 
1) se ci si trova dinanzi alla necessità di preventivo passaggio assembleare, è necessario chiedere la convocazione dell’assemblea per decidere in merito (se la richiesta resta inevasa questo fatto è di per sé causa di revoca in via giudiziale)

2) se il tentativo assembleare non è andato a buon fine o se non ve n’è bisogno, il condomino  deve redigere un ricorso spiegandone i motivi ed allegando tutta la documentazione dalla quale è possibile evincere la ricorrenza del motivo della revoca;

a) depositato il ricorso e fissata l’udienza con decreto, il ricorrente deve far notificare, nei termini indicati dal decreto, il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza all’amministratore;
b) presentarsi all’udienza e discutere;
c) eventuale reclamo da parte della parte che non ritiene giusto il provvedimento.

Quali sono i costi da sostenere ?

Il costo del ricorso (allo stato attuale) è pari ad € 95,00 per contributi unificato, € 27,00 per bolli, più spese di notifica ed eventuali costi legati all’assistenza di un avvocato.

Abbiamo preparato un post specifico sui costi, clicca qui !
Chi è il legittimato passivo ? Il condominio o l’amministratore ? 

Per rispondere bisogna dare lettura al nuovo art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile che recita:
Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. La risposta corretta è l’amministratore !

Corte di Cassazione, Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23955

Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell’amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore, non anche il condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all’amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente. Inoltre, il condomino ricorrente ha diritto di rivalsa delle spese sostenute direttamente nei confronti del condominio, il quale potrà poi rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
E’ questo in breve il nucleo principale della sentenza con la quale la Cassazione ha deciso su un ricorso per revoca giudiziale dell’amministratore, nel cui giudizio si era inserito anche il condominio, probabilmente interessato alla rifusione delle spese giudiziali.
E pertanto, nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell’amministratore deve procedersi alla liquidazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c..
La pronunzia in esame affronta anzitutto il tema della legittimazione passiva nel giudizio promosso per la revoca dell’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1129 c.c. .
Invero, l’attuale comma 11 della richiamata disposizione prevede (analogamente rispetto all’originario comma 2) che l’amministratore possa essere revocato in ogni tempo e la l.n. 220/2012, di riforma del condominio, ha ampliato la casistica (di carattere esemplificativo e non certo tassativo; sintomatico è il comma 12 dell’art.1129 c.c., il cui incipit è il seguente “costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità”) delle ipotesi in cui ciò può accadere: trattasi, in particolare, di fattispecie in cui il legislatore ha predefinito la sussistenza di una giusta causa di interruzione del rapporto, posto che rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, salvo che l’incarico sia svolto gratuitamente (art. 1723 c.c.), il giudice deve sempre valutare l’esistenza, in concreto, di una giusta causa alla stregua di un giudizio insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. II, 23 agosto 1999 n. 8837, inForo it., 2000, I, 1673).

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Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio – Introduzione

La riforma del condominio (l. 11 dicembre 2012, n. 220),ha apportato notevoli modifiche alla disciplina del condominio. In particolare, per quanto di interesse , occorre esaminare la normativa disciplinata dal nuovo…

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