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Revoca Giudiziale – L’amministratore revocato può essere rinominato ?

L’art 1129 c.c. al comma XIII, così prescrive “in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziale, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato”.

Quanto prescritto, non lascia dubbi interpretativi, per cui in luogo di una deliberazione assembleare a conferma dell’amministratore revocato, questa deve essere considerata “viziata”, e quindi impugnabile dinanzi al Tribunale competente.

Sul punto, il Tribunale di Lecco, in una interessante sentenza del 13 giugno 2014, interpretava il divieto di “rinomina” dell’amministratore revocato in modo estensivo, annullando la delibera assembleare con la quale era stato nominato quale amministratore del condominio, la moglie di quello precedentemente revocato dal Tribunale.

L’amministratore revocato con il Suo agire, aveva in passato ingenerato numerosi contenziosi giudiziari arrecando grave pregiudizio al condominio. Secondo il citato Tribunale, la successiva nomina della moglie di questi, anche se deliberata in sede assembleare per volontà della maggioranza dei condomini, avrebbe perpetrato, la gestione del precedente amministratore, di lei marito, stante il rapporto personale tra i due.

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Dove richiedere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: competenza

Sul punto non esistono possibili interpretazioni poiché è sempre competente il Tribunale del luogo dove si trova il condominio, non sono ammesse deroghe. Il giudice competente e’ sempre il Tribunale…

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La revoca dell’amministratore – COS’E’

La revoca dell'amministratore è una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini. Nei casi in cui sussistano gravi irregolarità, sia di natura amministrativa che fiscale, i condomini, anche…

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PER QUALI RAGIONI L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PUO’ ESSERE REVOCATO

Il ricorso di revoca giudiziale deve essere fondato su alcuni elementi, pena la soccombenza con conseguente condanna alle spese.

A seguito della riforma, sono stati individuati ed elencati dallo stesso legislatore alcune specie di “giusta causa” di revoca. Questa elencazione non è comunque tassativa, nel senso che ad esso si sommano altre ipotesi di irregolarità gestionale.

Di seguito si riporta elencazione di quanto espresso al comma nr 12 dell’articolo 1129, c.c.:
1. omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2. mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3. mancata aperura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4. gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o dia latri condomini;
5. aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6. promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; Non aver curato con diligenza l’azione e l’esecuzione coattiva derivante da una azione giudiziaria per la riscossione di crediti del condominio;
7. inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, numeri 6, 7 e 9 (in sintesi al tenuta dei registri e l’accesso ai documenti);
8. omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali all’atto della nomina o della conferma.
9. Altre cause di revoca giudiziaria ogni qual volta l’amministratore abbia assunto atteggiamenti negligenti che possono comportare conseguenze sui condomini.

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