Il legislatore volendo garantire i servizi del condominio ha previsto che anche in caso di intervenuta revoca giudiziale, l’amministratore revocato resti in carica in regime di prorogatio fino a nomina del nuovo.
Si precisa che, a seguito della recente riforma, l’amministratore nominato non potrà essere quello revocato.
Ma in presenza di una revoca giudiziaria l’Amministratore revocato cessa immediatamente il proprio mandato?
La Cassazione Civile sez. II con sentenza 27/03/2003 n° 4531 chiarisce che In tema di condominio di edifici, l’istituto della “prorogatio imperii” che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’Amministratore, è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’Amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all’Art. 1129, secondo comma, C.C., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina.
Il principio enunciato dalla Suprema Corte è chiaro ed inequivocabile. Anche in caso di revoca giudiziaria dell’Amministratore, questi, resta in carica fino a che l’assemblea non abbia provveduto alla nomina di un Amministratore.
Pertanto da un punto di vista meramente pratico, spetterà all’amministratore revocato anche su domanda di uno dei condomini convocare l’assemblea condominiale con oggetto, nomina nuovo amministratore.
In conclusione onde evitare che il periodo di prorogatio duri un lustro si suggerisce di notificare all’amministratore revocato il decreto accompagnato da lettera con cui si chiede immediata convocazione per la nomina del nuovo amministratore.