Alla convocazione dell’assemblea provvede l’amministratore attraverso un apposito atto (la c.d. convocazione) che a pena di impugnazione delle delibere deve contenere :
Chi convoca l’assemblea
A chi è diretta la convocazione
La convocazione deve essere indirizzata a tutti i soggetti che hanno diritto di partecipare e quindi:
ai proprietari delle singole unità (ed ai comproprietari)
agli inquilini quando hanno diritto di partecipare
agli usufruttuari
La data e l’ora in cui si terrà l’assemblea
Il luogo in cui si svolgerà l’assemblea
L’ordine del giorno, ovvero le questioni oggetto di discussione e/o delibera dell’assemblea
Nella prassi l’ordine del giorno termina con l’indicazione “varie ed eventuali”. Sulla questione rinviamo ad altro articolo del blog. Clicca qui !
L’art. 66 Disp. di attuazione sancisce il termine entro cui la convocazione deve giungere ai destinatari, ovvero almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione.
La convocazione può essere inviato per lettera raccomandata (anche a mani), fax o posta elettronica certificata (la c.d. P.E.C.).
Questo termine si calcola tenendo in considerazione non il momento di invio della comunicazione, ma il momento in cui questa viene ricevuta dal singolo condomino.
All’interno della convocazione devono essere specificate sia la data della prima convocazione che della seconda, fissata necessariamente in un giorno diverso dalla prima.
E’ importante specificare che nella seconda convocazione il numero minimo di partecipanti (il c.d. quorum) è molto minore, pertanto spesso le assemblee si tengono realmente in seconda convocazione.
Nel caso in cui l’amministratore ometta di convocare l’assemblea esiste una specifica procedura, di cui parleremo prossimamente.
( vedi anche art. 1136. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni )
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