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È obbligatoria l’assicurazione per il fabbricato condominiale?

La stipula della polizza assicurativa che copra dal rischio di eventuali danni che le parti comuni potrebbero cagionare agli stessi condomini, a parti del condominio o a terzi, è obbligatoria ?

NO !!! Non lo è ! Ove il regolamento condominiale nulla disponga in proposito, non esiste, infatti, nel nostro ordinamento alcuna norma che preveda un obbligo del genere.


Sull’opportunità di stipulare la polizza suddetta, al contrario, non ci sono dubbi, essa a fronte di un costo relativamente ridotto manleva il condominio da responsabilità che possono procurare cause di risarcimento ed oneri particolarmente gravosi. Pertanto, sebbene la sua costituzione dipenda esclusivamente da una deliberazione presa in sede di assemblea condominiale, si consiglia il condomino o l’amministratore professionale che mi legge, di fare in modo, che venga proposto nei punti all’ordine del giorno e sia oggetto di discussione.

L’amministratore, infatti, non ha alcun potere di stipulare un contratto di assicurazione, senza la preventiva autorizzazione dell’organo assembleare, per orientamento giurisprudenziale granitico, consolidato anche in occasione della recente riforma.

Quorum deliberativi per la sottoscrizione di una polizza assicurativa.

La decisione, quindi, è rimessa alla volontà dei condomini, i quali sono chiamati a deliberare sul punto – come chiarito dalla Cassazione (cfr. sent. n. 15872 del 6 luglio 2010) – con un numero di voti che rappresenti, sia in prima sia in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (fermo il quorum costitutivo formato da tanti condomini che rappresentino: in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio).

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Mauro Sasanelli

L'avv Mauro Sasanelli è iscritto all'Albo Avvocati del Foro di Bari.

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