Quando sorge un supercondominio ?
Ai sensi dell’art. 1117-bis c.c.
“Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117”.
Come noto se ci si trova dinanzi ad un supercondominio, l’assemblea viene regolata secondo i principi dell’art 67 terzo comma, disp. att. c.c. il quale recita:
“Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore”.
I rappresentanti dei condominii, quindi, sono competenti rispetto alla gestione ordinaria (es. approvazione del preventivo e del consuntivo) ed alla nomina dell’amministratore; della revoca nessun accenno.
La revoca può essere equiparata alla nomina?
Secondo chi scrive, no, sicché per revocare l’amministratore del supercondominio è sempre necessario che si riunisca l’assemblea dei condomini e non quella dei rappresentanti dei condominii.
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