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I MURI MAESTRI

DEFINIZIONE

Si definiscono muri maestri, i muri atti a reggere o racchiudere l’intero edificio, in modo da integrare la struttura portante dello stesso, al fine di conferirne maggior sicurezza e stabilità. Sono suscettibili di essere ricompresi in tale accezione sia i muri portanti, che costituiscono l’elemento strutturale dell’edificio preposto a scaricare a terra il peso delle strutture sovrastanti lo stesso, sia i muri perimetrali, che delimitano la superficie coperta e la sagoma architettonica dell’edificio, i quali, pur non avendo funzione portante, costituiscono parte organica ed essenziale dell’immobile che, altrimenti, sarebbe uno “scheletro vuoto” privo di qualsivoglia utilità (Cass. n° 2773/1992).

Inoltre, da sempre, dottrina e giurisprudenza hanno affermato che finanche la facciata di un edificio rientrerebbe nella categoria dei muri maestri, costituendo, al pari degli stessi, una struttura essenziale dell’intero stabile (Cass. n° 945/1198). Non a caso, tra le parti comuni di cui all’art. 1117, n° 1, c.c., sono espressamente citati anche la facciata, i pilastri e le travi portanti come oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano dell’edificio, salvo contraria disposizione risultante dal titolo. In linea di principio, a ciascun condomino è data facoltà di servirsi delle cose comuni, a condizione di non alterarne la destinazione e di non impedirne, agli altri condomini, di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102, co. 1, c.c.).

Pertanto, anche i muri maestri, quali beni comuni, possono essere liberamente “utilizzati” da ciascun condomino al fine di trarne ogni possibile, purché nel rispetto dei limiti di cui al succitato articolo. Nel rispetto di tale assunto, stante la funzione portante del muro maestro, non è consentito ai condomini compiere alcun’opera, sia sullo stesso sia su altre parti comuni dell’immobile, che ne comporti un indebolimento, potendo, la stessa, causare pericoli pregiudizievoli alla stabilità dell’intero edificio (Cass. n° 3385/1969). Di contro, la giurisprudenza ha permesso tutti quegli interventi fruibili dai condomini tutti, quali l’apertura di finestre o vedute su di un cortile comune, consentendo di riceverne luce ed aria dallo stesso o di potersi affacciare (Cass. n° 13874/2010). Al tempo stesso, è consentito procedere all’allargamento di una finestra o, porta finestra (Cass. n° 12047/2007), ovvero all’inserimento di una tubatura di scarico di un servizio di esclusiva pertinenza del singolo condomino (per il passaggio di odori o di gas, etc…) all’interno del muro maestro del fabbricato condominiale, considerata la sua funzione accessoria, salvo facoltà degli altri condomini di chiederne il risarcimento danni, eventualmente anche in forma specifica, in caso d’infiltrazioni o danni derivanti alla proprietà o comproprietà degli stessi (Cass. n° 1162/1999; Trib. Trani n° 104/1991).

Si reputano muri maestri, anche i muri costruiti in caso di sopraelevazione dell’ultimo piano dello stabile, ed in quanto tali, saranno anch’essi considerati di proprietà comune, sicché le relative spese di manutenzione dovranno essere sostenute non solo dal condomino proprietario dell’ultimo piano che ha proceduto alla sopraelevazione, ma anche da tutti i condomini, in proporzione alle loro quote di proprietà. In definitiva, i muri maestri sono oggetto di proprietà comune del condominio, e le spese sostenute per la loro manutenzione ed il loro godimento da parte dei condomini tutti, dovranno essere ripartite fra gli stessi, in ossequio ai criteri di cui all’art. 1123, co 1, c.c.

Maria Elisabetta Rutigliano

L'avv Maria Elisabetta Rutigliano è iscritta all'Albo Avvocati del Foro di Bari.

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