Con il termine pilastri si intendono gli elementi resistenti verticali della struttura portante di una costruzione (generalmente realizzati in cemento armato o in acciaio), viceversa con il termine di travi, i collegamenti orizzontali tra i pilastri stessi(realizzate in cemento armato, in acciaio o in legno), costituiscono l’ossatura dell’edificio.
Oggi, a seguito della riforma sia i pilastri che le travi portanti, risultano esplicitamente inseriti tra le voci relative alle parti comuni necessarie di cui all’art. 1117 c.c.
Il legislatore ha senza dubbio inteso esplicitare questi due elementi con il chiaro proposito di fornire una tutela diretta di tali beni mirando a farne rispettare la destinazione da tutti i condomini impedendone un uso illegittimo.
Peraltro tale evidenza risulta oramai consolidata in ragione della copiosa Giurisprudenza che da tempo ha fatto propia la funzione portante di tali strutture, affiancandola concettualmente ai muri in mattoni, per cui l’espressione muro maestro va estesa sia “all’intelaiatura di pilastri e di architravi” (Cass. n. 1186/1971) che ai muri perimetrali che li delimitano, senza i quali l’immobile “sarebbe uno scheletro vuoto privo di qualsiasi utilità” (Cass. n. 962/2005).
***
Se ritieni che il condominio in cui abiti sia gestito male, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere la Sua revoca, chiama il numero 800.97.30.78..
Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari, per fissare un appuntamento, clicca qui !
***
Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere la revoca del tuo amministratore e/o ricevere informazioni al riguardo.
***
Se vuoi maggiori informazioni, raggiungi la pagina dei contatti.