PANNELLO SOLARE TERMICO
Si definisce pannello solare termico (ovvero collettore solare), il dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica ed al suo trasferimento verso un accumulatore termico, ai fini di riscaldamento o di utilizzo di energia elettrica.
PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO
Diversamente, si definisce pannello solare fotovoltaico, il dispositivo composto da celle fotovoltaiche atte a convertire direttamente l’energia solare in energia elettrica, impiegato solitamente come generatore di corrente.
Con specifico riguardo a quest’ultimo, in data 18 giugno 2013, è entrata in vigore la Legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, intitolata “Modifica alla disciplina del Condominio negli edifici – Riforma del Condominio”, che ha introdotto importanti modifiche alla normativa codicistica relativa all’installazione di impianti condominiali per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolar modo, la legge ha regolamentato:
a) le modalità di approvazione delle delibere con cui viene concesso, a titolo oneroso, la realizzazione degli impianti condominiali, (art. 1120 c.c.) da parte:
– del Condominio,
– ovvero, di un soggetto terzo titolare di un diritto personale di godimento sul lastrico solare o di un diritto reale sullo stesso.
Preme, all’uopo, evidenziare come la nuova normativa preveda la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico a beneficio personale del singolo condomino, utilizzando, a tal fine, parti comuni o private dell’edificio quali: balaustre, pezzi di lastrico solare, pensiline, balconi, solai, etc…
In tal caso, non è prevista alcuna autorizzazione comunale, fermo restando, invece, la necessaria e preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale che, l’amministratore sarà tenuto a convocare entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal singolo condomino interessato all’adozione della relativa delibera. La richiesta, dovrà contenere l’indicazione espressa del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti; in difetto, l’amministratore dovrà invitare il condomino proponente, a fornire, senza indugio, le integrazioni necessarie.
b) il diritto dei condomini all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile sulle parti individuali e sulle parti comuni, (art. 1122-bis c.c.), irrigidendo la precedente disciplina, al fine di porre maggior attenzione e di garantire, al tempo stesso, la conservazione dell’equilibrio statico dell’intero edificio, a seguito della realizzazione dei suddetti impianti. Il nuovo articolo, introdotto dalla suddetta riforma, prevede, al secondo comma che è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del Condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Il terzo comma dell’art. 1122-bis, c.c., stabilisce poi che qualora l’installazione dell’impianto comporti modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
In tal caso, l’assemblea, con votazione espressa dalla maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio, può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione degli interventi od imporre cautele a salvaguardia della sicurezza, stabilità, e del decoro architettonico dell’edificio, provvedendo, su richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle superfici comuni in generale, al fine di salvaguardare le diverse forme di utilizzo in atto o comunque previste dal regolamento condominiale.
In realtà, anche in epoca antecedente all’entrata in vigore di tale riforma, la giurisprudenza tendeva ad interpretare in maniera restrittiva le ipotesi in cui l’assemblea condominiale avesse facoltà di negare il proprio assenso ad interventi di questo tipo. In mancanza di un’espressa previsione normativa in tal senso, sopperiva l’art. 1102 c.c. il quale prevede testualmente che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e, non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine, può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. In sede di applicazione di tale norma all’ipotesi di installazione di impianti fotovoltaici sui tetti o sui lastrici solari di proprietà comune, una simile opera si reputava legittima a condizione che non impedisse agli altri condomini di far uso della cosa comune, magari installando, a loro volta, impianti fotovoltaici similari, fermo restando il limite della non alterazione del decoro architettonico dell’edificio, incorrendo, altrimenti, in un intervento comunque vietato.
ACCENNI DI GIURISPRUDENZA
In virtù del nuovo articolo 1122-bis, c.c., il Tribunale di Milano ha avuto modo ed occasione di pronunciarsi con sentenza n. 11707/2014, dichiarando l’invalidità della delibera condominiale con cui l’assemblea aveva negato l’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico da parte del singolo condomino. Nel caso di specie, il singolo condomino aveva comunicato all’amministratore dell’assemblea, allegandone il relativo schema, sia l’ubicazione della posa dei pannelli fotovoltaici, sia la forma degli stessi. A parere del Tribunale, l’assemblea avrebbe potuto, al più, imporre modalità alternative di esecuzione della posa, ed individuando, al contempo, adeguate cautele a salvaguardia della sicurezza, stabilità e decoro architettonico dell’edificio, ovvero, a richiesta, ripartire l’uso del lastrico solare, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento condominiale, fermo restando, in ogni caso, il potere di condizionare l’esecuzione dei lavori alla prestazione di una garanzia per danni eventuali cagionati a cose e/o persone.
L’installazione di pannelli fotovoltaici, infatti, non viola in alcun modo il precetto normativo di cui all’art. 1102 c.c., poiché quest’ultimo prevede unicamente due precise limitazioni a tal riguardo, ossia: il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Il Tribunale di Milano, ha infatti precisato che la destinazione principale del “tetto”, ossia quella di assicurare la copertura dell’abitazione, non veniva modificata nel caso in cui quest’ultimo assolvesse anche un’ulteriore funzione.
Il tetto condominiale oggetto dell’installazione degli impianti fotovoltaici, continua, infatti, ad assolvere la sua naturale funzione di copertura dell’edificio, come ulteriormente precisato nella sentenza n. 11268/1998, la quale affermava che la nozione di pari uso della cosa comune, che ogni partecipante utilizzando la cosa medesima deve consentire agli altri, non va intesa come uso identico della stessa, perché l’identità nello spazio e nel tempo potrebbe comportare un ingiustificato divieto per ogni condomino di farne un uso particolare od a proprio esclusivo vantaggio.
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