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Boss dismissing an employee

La revoca dell’amministratore in assemblea – giusta causa

L’amministratore svolge la sua funzione all’interno di un condominio con le regole del mandato, in circostanze di negligente operato, l’incarico gli può essere revocato. La revoca deve essere disposta dall’assemblea con le maggioranze di seguito esposte, in presenza di fondati motivi, di cui si trova traccia in numerosi articoli presenti in questo blog.

Sommariamente in questa sede devono richiamarsi le tre ipotesi di revoca giudiziale previste dall’art. 1129, co. 3°, cod. civ. che configurino altrettante ipotesi di giusta causa per la risoluzione ante tempus del rapporto” (così Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).
Si tratta di una pronuncia resa prima dell’entrata in vigore della riforma, ma non vi sono dubbi sulla sua validità anche nell’attuale contesto normativo, visto e considerato che lo stesso art. 1129 c.c. fa rimando alle norme sul mandato per disciplinare il rapporto tra condominio ed amministratore (cfr. art. 1129, quindicesimo comma, c.c.).

E’ bene precisare, che l’esercizio di tale legittima facoltà non va esente da conseguenze negative in caso di mancanza di giustificati motivi.

Le Sezioni Unite sul punto, infatti, ebbero a precisare che “se la revoca interviene prima della scadenza dell’incarico, l’amministratore avrà diritto alla tutela risarcitoria, esclusa solo in presenza di una giusta causa a fondamento della revoca (art. 1725, co. 1°, cod. civ.).

Con quali maggioranze può essere revocato un amministratore

L’art 1129, co. 11. cc così stabilisce:
“La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. […]” (art. 1129, undicesimo comma, c.c.).

In caso di supercondominio, deve essere convocata l’assemblea dei condomini e non quella dei rappresentanti.

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Mauro Sasanelli

L'avv Mauro Sasanelli è iscritto all'Albo Avvocati del Foro di Bari.

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