Il consiglio dei condomini, introdotto da recente riforma, esiste nella prassi da tempo; esso svolge una funzione di consulenza e di controllo, pertanto salvo per i super-condomini i suoi “poteri” sono notevolmente limitati.
Una delibera adottata in consiglio di amministrazione condominiale NON è valida per gli altri condomini se non è ratificata dall’assemblea di condominio con le relative maggioranze e quorum previsti dal Codice Civile.
La disciplina e le funzioni del consiglio possono essere stabilite mediante il regolamento del condominio ovvero, tramite l’assemblea, la quale, oltre ad istituirlo con propria deliberazione, può provvedere a delinearne i compiti, i poteri e l’eventuale durata.
Ad ogni modo, il consiglio non potrà in nessun caso esercitare poteri attribuiti per legge all’assemblea; sul punto, gli artt. 1138 c.c. e 72 delle disposizioni di attuazione del codice civile vietano espressamente al regolamento di condominio di derogare alle norme relative alle attribuzioni dell’assise.
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