COS’E’ LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ?
La revoca dell’amministratore è una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini.
Nei casi in cui sussistano gravi irregolarità, sia di natura amministrativa che fiscale, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere al medesimo la convocazione dell’assemblea avente come punto all’ordine del giorno la rispettiva revoca.
La revoca dell’amministratore in via ordinaria è di competenza dell’Assemblea e avviene con la maggioranza calcolata secondo il valore delle quote di proprietà (millesimi) o con le modalità previste dal regolamento di condominio se diverse e legittime.
Nei casi in cui l’assemblea non provveda i condomini promotori possono ricorrere in giudizio. La revoca tramite autorità giudiziaria è subordinata quindi, in questi casi, al preventivo esperimento della seduta assembleare, dove possibile. In caso evidentemente non vi sia la possibilità perché l’amministratore si rifiuta di convocare l’assemblea, o nel corso di questa non vi siano le maggioranze, ma ad ogni modo sussistano da parte di questi gravi mancanze, la revoca può essere depositata ugualmente.
QUANDO POSSO CHIEDERE LA REVOCA GIUDIZIALE ?
Di seguito si riporta elencazione di quanto espresso al comma nr 12 dell’articolo 1129, c.c.:
1. omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2. mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3. mancata aperura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4. gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o dia latri condomini;
5. aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6. promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; Non aver curato con diligenza l’azione e l’esecuzione coattiva derivante da una azione giudiziaria per la riscossione di crediti del condominio;
7. inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, numeri 6, 7 e 9 (in sintesi al tenuta dei registri e l’accesso ai documenti);
8. omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali all’atto della nomina o della conferma.
9. Altre cause di revoca giudiziaria ogni qual volta l’amministratore abbia assunto atteggiamenti negligenti che possono comportare conseguenze sui condomini.
QUALI SONO I COSTI DA SOSTENERE PER PROPORRE IL RICORSO ?
Per questo procedimento, l’art. 13, d.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia) prevede che il
contributo unificato ammonti ad euro 98,00.
Una marca da euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.
A queste spese devono essere aggiunte le competenze dell’avvocato.
Ma in definitiva chi sostiene i costi del ricorso ?
Trattandosi di un procedimento di giurisdizione volontaria – vale a dire, diritto non avente natura contenziosa, siccome sostitutivo della volontà assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale (tra le tante, Cass. Civ., 20907/2004) – è stabilito che “nel caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato”.
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1) CHI E’ L’AVVOCATO MAURO SASANELLI E COME PUO’ AIUTARTI
Laureato in Giurisprudenza presso la prestigiosa “Università Alma Mater Studiorum”, abilitato allo svolgimento della professione di Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari.
Laureando presso il corso di Laurea Magistrale in Economia e Management (corso di studi “Corporate Finance & Banking”) presso l’“Università Lum Jean Monnet” .
Durante lo studio di Giurisprudenza ha lavorato per alcuni anni nel campo dei servizi bancari in qualità di Asset Manager, specializzato nella gestione e valutazioni di mutui non performanti (Non Performing Loans) e recupero giudiziale, di recente ha partecipato ad un progetto di formazione ed aggiornamento presso l’Ufficio Legale della Bcc-Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte.
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L’Avvocato Mauro Sasanelli è regolarmente iscritto all’Albo Avvocati di Bari nel registro ufficiale, consultabile qui !
E’ titolare di Polizza Professionale Assicurativa con Generali S.P.A.
(nr. 010.0057236)