Per questo procedimento, l’art. 13, d.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia) prevede che il
contributo unificato ammonti ad euro 98,00.
Una marca da euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.
A queste spese devono essere aggiunte le competenze dell’avvocato.
Ma in definitiva chi sostiene i costi del ricorso ?
Trattandosi di un procedimento di giurisdizione volontaria – vale a dire, diritto non avente natura contenziosa, siccome sostitutivo della volontà assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale (tra le tante, Cass. Civ., 20907/2004) – è stabilito che “nel caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato”.
Corte di Cassazione, Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23955
Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell’amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore, non anche il condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all’amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente. Inoltre, il condomino ricorrente ha diritto di rivalsa delle spese sostenute direttamente nei confronti del condominio, il quale potrà poi rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Nella medesima sentenza gli ermellini si interrogano sulla ammissibilità nel procedimento di revoca, di una pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di lite.
In una interessante pronuncia del Tribunale di Lecce, l’ex amministratore veniva condannato a rifondere le spese legali nei confronti del ricorrente, in forza del principio di soccombenza virtuale.
I giudici del citato Tribunale richiamando quanto disposto dall’art. 91 c.p.c.,addossavano le spese del processo a chi, resistendo ad una pretesa fondata, secondo un principio principio di causalità funzionale, aveva dato causa al processo ed alla sua protrazione, .
Infatti, sempre secondo la giurisprudenza citata, causare un processo significa anche costringere alla proposizione di un’iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata se solo la parte nei cui confronti la domanda è proposta avesse tenuto un comportamento conforme alla legge.
Sempre sul punto in analisi nel tempo la giurisprudenza ha assunto posizioni contrastanti, infatti in alcune sentenze gli ermellini hanno ritenuto che, quello di revoca giudiziale ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all’applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 ss. c.p.c. in materia di spese processuali (che presuppongono l’identificabilità di un a parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso), con la conseguenza per cui le spese relative restano a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l’iniziativa giudiziaria (Cass., Sez. II, 26 settembre 2005 n. 18730, inForo it., 2006, I, 2377).
Sennonché, con intervento reso a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2004, n. 20957), la Suprema Corte ha sposato l’orientamento opposto — ribadito anche dalla decisione in esame, chiarendo che l’art. 91 c.c., si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito, e che il termine “sentenza” è usato in tale norma nell’accezione (lata) di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, ed anche se emesso nella forma dell’ordinanza o del decreto, chiude il procedimento stesso innanzi al giudice che lo emette.7
Sembrerebbe quindi che, nel caso di obbligatorio preventivo passaggio assembleare, ” il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato” (art. 1129, undicesimo comma, c.c.).
Nel caso di ricorso diretto si potrà chiedere la condanna dell’amministratore.Infatti, pur trattandosi di ricorso in volontaria giurisdizione, gli interessi contrapposti lo devono far considerare simile ad un ricorso contenzioso vero e proprio, con possibile addebito delle spese legali (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. del 29 ottobre 2004 n. 20957).
Ebbene a seguito della intervenuta riforma, laddove il giudice non dovesse condannare l’amministratore a rifondere le spese, l’attuale formulazione dell’art. 1129, comma 11, ult.periodo, c.c., in ogni caso, concede al condomino che abbia agito azione di rivalsa nei confronti del condominio.
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