Al momento stai visualizzando Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio – Introduzione
Boss dismissing an employee

Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio – Introduzione

La riforma del condominio (l. 11 dicembre 2012, n. 220),ha apportato notevoli modifiche alla disciplina del condominio.
In particolare, per quanto di interesse , occorre esaminare la normativa disciplinata dal nuovo art. 1129 c.c. che regola la nomina, la revoca e gli obblighi dell’amministratore di condominio.

In estrema sintesi si ricorda che:

a) la nomina di un amministratore (che deve possedere una serie di requisiti obbligatori per legge, cfr. art. 71-bis disp. att. c.c.) è obbligatoria solamente quando i condomini (ossia i proprietari di unità immobiliari) sono più di otto (cfr. art. 1129, primo comma, c.c.);

b) l’incarico, retribuito salvo espressa dispensa, dura un anno con rinnovo automatico per il secondo anno, salvo revoca;

c) nel corso dell’anno di gestione l’amministratore deve adempiere ad una serie di obblighi previsti dalla legge e dal regolamento;
Ad ogni modo,quindi,  il professionista chiamato ad amministrare un condominio, deve in prima istanza essere titolare di alcune specifiche caratteristiche, ed è chiamato ad assolvere numerosi obblighi stabiliti dalla legge.
L’amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato; parola di Cassazione (SS.UU. sent. n. 9148/08).
L’inquadramento giuridico dell’incarico dato dalla massima espressione della giurisprudenza è stato sostanzialmente recepito nel codice civile (cfr. art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.) ad opera della legge n. 220/2012 (la cosìdetta riforma del condominio).
L’art. 1129 c.c. impone all’amministratore, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque ad ogni rinnovo di mandato, di comunicare i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale e, se si tratta di una società, la sede legale e la denominazione. Inoltre la norma impone di comunicare ai condomini anche dove sono custoditi i registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, della nomina e della revoca dell’amministratore e della contabilità nonché quando ogni interessato può prenderne gratuitamente visione previa richiesta.

Inoltre la riforma ha stabilito che in merito ai suddetti registri, ogni condomino può richiedere copia sottoscritta dall’amministratore, purché sopporti gli oneri di copia.

In quanto mandatario l’amministratore agisce in nome e per conto dei condomini secondo le regole dettate dalla normativa condominiale, della comunione oltre che quelle corrisponenti agli oneri disciplinanti dal contratto di mandato.

***

Se ritieni che il condominio in cui abiti sia gestito male, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere la revoca dell’Amministratore, chiama il numero 348.9751061.
Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari, per fissare un appuntamento, clicca qui !

***

Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere la revoca del tuo amministratore e/o ricevere informazioni al riguardo.

***

Se vuoi maggiori informazioni, raggiungi la pagina dei contatti.

Mauro Sasanelli

L'avv Mauro Sasanelli è iscritto all'Albo Avvocati del Foro di Bari.

Lascia un commento