L’art 1129 c.c. al comma XIII, così prescrive “in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziale, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato”.
Quanto prescritto, non lascia dubbi interpretativi, per cui in luogo di una deliberazione assembleare a conferma dell’amministratore revocato, questa deve essere considerata “viziata”, e quindi impugnabile dinanzi al Tribunale competente.
Sul punto, il Tribunale di Lecco, in una interessante sentenza del 13 giugno 2014, interpretava il divieto di “rinomina” dell’amministratore revocato in modo estensivo, annullando la delibera assembleare con la quale era stato nominato quale amministratore del condominio, la moglie di quello precedentemente revocato dal Tribunale.
L’amministratore revocato con il Suo agire, aveva in passato ingenerato numerosi contenziosi giudiziari arrecando grave pregiudizio al condominio. Secondo il citato Tribunale, la successiva nomina della moglie di questi, anche se deliberata in sede assembleare per volontà della maggioranza dei condomini, avrebbe perpetrato, la gestione del precedente amministratore, di lei marito, stante il rapporto personale tra i due.
Nella motivazione, così si può leggere:
“[…] Poiché Tizia è moglie di Caio non v’è dubbio che la sua nomina sia stata adotta non tanto nell’interesse del Condominio, quanto nell’esclusivo interesse di quella maggioranza, alla quale si oppone la minoranza rappresentata dagli odierni attori.
Le ripetute iniziative giudiziarie e le condotte di Caio, che ha sempre evitato le decisioni giudiziarie, dando spontaneamente le dimissioni od ottenendo la revoca della sua nomina da parte dell’assemblea, dimostrano come la nomina di un condomino che promana dalla maggioranza non è gradito alla minoranza e rappresenta per ciò solo un pregiudizio per l’interesse alla corretta gestione della cosa comune, che deve essere anzitutto garantito da una serena conduzione dell’amministrazione condominiale. […] Tale grave pregiudizio appare sussistere nel caso di specie in cui la nomina ripetuta ad amministratore del condominio di Caio o di persone a lui riconducibili ha ingenerato diversi contenziosi giudiziari, che compromettono una gestione della cosa condominiale e che comportano il rischio per il Condominio di esborsi economici legati alle spese legali e di lite (oltre agli esborsi per i compensi dell’amministratore, esposti da Caio e da Tizia, in misura superiore a quella degli amministratori proposti dalla minoranza)”.
Procedura:
In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato; pertanto laddove l’assemblea dovesse procedere ugualmente in tal senso, come nel caso poc’anzi descritto, è possibile impugnare tale deliberazione in Tribunale e chiederne l’annullamento.
E’ necessario precisare che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in numerosi interventi, che in materia di impugnativa delle delibere assembleari -il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini – (Cass. Civ. 20 aprile 2001, n. 5889). Il potere del giudice deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all’eccesso di potere.
Tale “istituto” ricorre quanto la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, così recando un grave pregiudizio per la cosa comune (art. 1109, comma 1, n. 1 c.c.)
Interessante, quindi, quanto motivato nella sentenza del Tribunale di Lecco, per cui la delibera di nomina della moglie di un amministratore revocato in via giudiziale, compiuta nell’interesse di alcuni condomini, integra un “eccesso di potere” dell’Assemblea del condominio, ritenuta, pertanto censurabile, quindi annullata.
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