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Boss dismissing an employee

Dove richiedere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: competenza

Sul punto non esistono possibili interpretazioni poiché

è sempre competente il Tribunale del luogo dove si trova il condominio, non sono ammesse deroghe.

Il giudice competente e’ sempre il Tribunale del luogo in cui e’ ubicato il condominio o, in mancanza, quello presente nel capoluogo di provincia o una sua sede distaccata. Il sito del ministero della giustizia mette a disposizione una pagina web per la precisa individuazione del Tribunale territorialmente competente*.

E’ bene ricordare che essendo quello della revoca dell’amministratore un procedimento di volontaria giurisdizione, i condomini, non necessariamente (sebbene sia meglio comprendere la prassi del proprio Tribunale) debbono farsi assistere da un legale. Pertanto chi e’ interessato può agire in proprio, sebbene noi di Condominio Legale tendiamo a sconsigliare questa pratica, non tanto per il fatto che siamo Avvocati, quanto perché in caso di errori o di una richiesta mal formulata, una eventuale condanna alle spese potrebbe essere particolarmente salata.

In conclusione si menziona un decreto del Tribunale di Salerno, reso il 12 aprile 2011, ante riforma, che intervenendo proprio in materia di revoca giudiziale ha specificato alcuni aspetti degni di nota. Il riferimento e’ alla natura del giudizio, all’onere della prova e alla condanna alle spese giudiziali.

Nel decreto e’ specificato che “strutturandosi invero il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio, su istanza di uno o di alcuni soltanto dei condomini, come un giudizio di risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini e l’amministratore, vale, in tema di prova, il principio generale operante in materia di inadempimento di una obbligazione, sicché’ il condomino che agisca per la risoluzione del mandato intercorrente con l’amministratore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto a conseguire dall’amministratore l’adempimento dell’obbligo gestorio, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre l’amministratore convenuto rimane gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall’avvenuto adempimento ai suoi obblighi di gestione (onere qui del tutto inevaso dal T). Trattandosi di procedimento camerale caratterizzato da una chiara contrapposizione di interessi in conflitto, e di provvedimento che, nel risolvere le contrapposte pretese, definisce il procedimento, trova applicazione l’art. 91 c.p.c. ai fini della condanna alle spese giudiziali dei soccombenti” (Trib. Salerno 12 aprile 2011).

In merito agli oneri e spese ed alla possibilità di chiedere un ristoro si rinvia a questo articolo.

*Trovi il tribunale competente seguendo questo Link: Clicca qui !

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Se ritieni che il condominio in cui abiti sia gestito male, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere la revoca dell’Amministratore, chiama il numero 800.97.30.78.

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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere la revoca del tuo amministratore e/o ricevere informazioni al riguardo.

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Se vuoi maggiori informazioni, raggiungi la pagina dei contatti.

Mauro Sasanelli

L'avv Mauro Sasanelli è iscritto all'Albo Avvocati del Foro di Bari.

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