La “giustizia” di A.R.P.A. nei casi di rumore provocato da calpestio non funziona, né può funzionare, perché il limite differenziale massimo di 5 dB di giorno dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 è paurosamente elevato.
Quindi non è colpa né di A.R.P.A. né del Comune.
Quanto alla possibile azione legale, il classico ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro il vicino di sopra è possibile sono in alcune circostanze che devono essere analizzate dai nostri avvocati.
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Diversamente, vi sono altre soluzione quali a titolo assolutamente non esaustivo potrebbe essere l’accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ex art. 696 e la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite art. 696 bis c.p.c..
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