Della delibera assembleare
COSA SONO
A norma dell’art. 1137, co. 1, c.c. “le deliberazioni assunte dall’assemblea condominiale sono obbligatorie per tutti i condomini”. Le deliberazioni dell’assemblea, trovano quindi forza e giustificazione nel “principio di maggioranza”, permettendo a ciascun proprietario di conciliare il proprio diritto alla gestione del condominio, con la necessità di organizzarne il funzionamento- Avverso le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’Autorità Giudiziaria al fine di chiederne l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data della deliberazione per i dissenzienti o gli astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
LA RIFORMA: dal ricorso all’atto di citazione
La legge di riforma del condominio (L. 11 dicembre 2012 n. 220), ha ampliato la categoria dei soggetti legittimati a proporre impugnazione delle delibere, introducendo “gli astenuti” ed equiparando gli stessi ai “dissenzienti”. La legge 220/2012 ha inciso, inoltre, sulla forma da adottare per l’ impugnazione della assembleare che in passato coincideva con il “ricorso”, stabilendo al riformato art. 1137 c.c. che la stessa avvenga con “atto di citazione”al Tribunale ove è sito il Condominio e da notificarsi a quest’ultimo nella persona dell’Amministratore.