Consiglio condominiale

DEFINIZIONE

La l. n. 220/2012, recependo le indicazioni della giurisprudenza e della prassi, ha riconosciuto espressamente tale figura, prevedendo, al secondo comma dell’art. 1130-bis c.c., che “l’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.

FUNZIONI

Il Consiglio dei condomini è un organo del condominio, nel senso atecnico del termine, con prevalenti compiti consultivi e di controllo.
Molto spesso, infatti, l’istituzione di tale organo collegiale risponde alla necessità di dare un supporto all’amministratore nello svolgimento del proprio mandato, coadiuvandolo e fungendo da punto di raccordo tra lo stesso e i singoli condomini, facendo da filtro alle singole esigenze, proposte o lamentele, ma anche di svolgere una funzione consultiva e di stimolo in favore dell’assemblea, per il tramite di propri pareri.

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