Le innovazioni nel condominio
DEFINIZIONE
Il nostro codice civile non ci fornisce una chiara definizione di innovazione, pertanto, nel silenzio del legislatore è stata la giurisprudenza a definire le innovazioni come “le modifiche materiali o funzionali dirette al miglioramento, uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni” (Cass. n. 12654/2006).
Pertanto è possibile considerare una innovazione qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque alterarne la destinazione originaria.