Con l’introduzione della legge 220/2012, il nuovo art. 71 disp. att. cod. civ. indica i requisiti necessari per poter svolgere la professione di amministratore di condominio.
Oltre a tali requisiti, l’art. 1129, comma 3, cod. civ. dispone che “l’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato”, ovvero almeno di pari importo rispetto al circolante espresso in bilancio.
Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo dispone, altresì, che “l’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se durante l’incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere però inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.
Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza dovrà essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio”.
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