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Varie ed eventuali nell’o.d.g. dell’assemblea

Nella prassi l’ordine del giorno dell’assemblea condominiale è chiuso dalla voce varie ed eventuali,

lo scopo dell’inserimento di questa voce è quello di discutere argomenti che non sono all’OdG, e che possono essere introdotti a seguito della discussione che si tiene in assemblea.

Tali discussioni  non possono, però, essere oggetto di votazione, poichè le eventuali deliberazioni prese sulla scorta di esse, sono ricorribili per annullamento, così come confermato da giurisprudenza costante.

Qui di seguito, riportiamo alcune sentenze commentate a mero titolo esemplificativo:

Tribunale di Napoli, 11 luglio 2002, n. 11201 
E’ nulla la delibera relativa ad argomenti assunti sotto la voce <<varie ed eventuali>> (dopo la riforma, solo annullabile) dell’ordine del giorno indicato nell’avviso di convocazione. Tale formula, infatti, stante la sua genericità ed insignificanza, non è idonea a conseguire l’obbiettivo della preventiva informazione dei condomini richiesta ex art. 1105 c.c. per la validità delle deliberazioni assunte dalla maggioranza. La formula << varie ed eventuali >> che nella prassi si usa inserire come ultimo argomento dell’ordine del giorno, inoltre, è di regola riservato a mere <<comunicazioni >> che in assemblea intende fare l’amministratore o qualche condomino su argomenti di ordinaria amministrazione e non prelude ad alcuna deliberazione la quale, al massimo, può essere rinviata ad seduta, previa idonea informazione del suo oggetto.

CORRETTA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Ai sensi del terzo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

ANNULLABILITA’ DELLE DELIBERE NON INSERITE NELL’O.D.G.

L’omessa indicazione nell’ordine del giorno di un argomento che poi verrà trattato in assemblea comporta l’annullabilità della deliberazione (art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.).

La norma appena citata è stata introdotta nel codice civile dalla legge n. 220/2012 (Riforma del condominio).

Tale disposizione, che ha recepito un orientamento giurisprudenziale granitico,  è finalizzata a garantire che tutti i condomini possano partecipare all’assemblea condominiale nella consapevolezza dei temi  oggetto di  deliberazione.

In conclusione, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha più volte specificato che la deliberazione su questioni non  inserite all’ordine del giorno, quindi ignote ai condomini partecipanti,  contravvengono il diritto alla partecipazione consapevole normativamente sancito dagli artt. 1105 e 1136 cc, è illegittima e, pertanto, possibile oggetto di giudiziale gravame ai sensi dell’art. 1137 c.c.(Trib. Roma 19 giugno 2012 n. 12684).

Di contro, laddove tra quanto deliberato e quanto in precedenza indicato nel pertinente ordine del giorno sia enucleabile una relazione di ampia coincidenza o, comunque, di convergente, ciò escluderà profilo alcuno di illegittimità (Cass. 27.03.2000 n. 3634) proprio perché il dovere informativo ha trovato ottemperanza (Trib. Roma 3 novembre 2011 n. 21391).

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Mauro Sasanelli

L'avv Mauro Sasanelli è iscritto all'Albo Avvocati del Foro di Bari.

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